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Assistenza in treno
I diritti delle persone con disabilità e mobilità ridotta nel trasporto ferroviario
RIFERIMENTI NORMATIVI
L’Unione Europea ha emanato il Regolamento N. 1371/2007, entrato in vigore il 3.12.2009, per far sì che il trasporto ferroviario, grazie a comportamenti più virtuosi e maggiore cura per il cliente da parte delle compagnie europee di trasporto su rotaia, risulti più competitivo e soddisfacente per tutti i consumatori.
Il Regolamento si applica ai servizi ferroviari in tutta l’UE, forniti da compagnie ferroviarie fornite di licenza europea, ai servizi da o verso un Paese extra-UE se sono in vigore accordi con quello Stato, ai viaggi interni in base alle decisioni dei singoli Stati Membri.
La compagnia deve fornire informazioni:
• prima del viaggio (sui trasferimenti più rapidi, più economici, servizi per diversamente abili, biciclette, posti per fumatori e non fumatori, di prima e seconda classe, cuccette e vagoni letto, servizi a bordo);
• durante il viaggio: servizi a bordo, stazione successiva, ritardi, principali servizi per le coincidenze, strumenti e misure di sicurezza;
• dopo il viaggio: procedure e uffici per i bagagli smarriti, procedure per la presentazione dei reclami.
PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA
Il Regolamento si caratterizza anche per assicurare i servizi di trasporto ferroviario a vantaggio di tutti i cittadini, avendo particolare riguardo ai passeggeri con disabilità e persone a mobilità ridotta, anche se dovuta ad età avanzata o per altre ragioni. Il regolamento garantisce l’accesso al trasporto ferroviario al pari di tutti gli altri cittadini e impone di prestare particolare attenzione alla comunicazione delle informazioni concernenti l’accessibilità ai servizi ferroviari, le condizioni di accesso ai treni e i servizi offerti a bordo.
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