Sei in: Rubriche AVVOCATO PER TE
Il Consenso Informato
Ogni trattamento sanitario, necessita di preventivo consenso del paziente
Ormai deve ritenersi tramontata la stagione del “paternalismo medico” in cui il sanitario si sentiva, in virtù del mandato da esplicare nell’esercizio
della professione, legittimato ad ignorare le scelte e le inclinazioni del paziente, ed a trasgredirle quando fossero in contrasto con l’indicazione clinica in senso stretto.
Ogni trattamento sanitario, medico o infermieristico, necessita del preventivo consenso del paziente. Il medico ha
il dovere di informare il paziente sulla natura dell’intervento e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili.
Tali informazioni sono condizioni indispensabili per la validità del consenso del paziente al trattamento, senza il quale ogni intervento sarebbe impedito al sanitario tanto dall’art. 32 della Costituzione (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dall’art. 13 (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), nonché da specifiche disposizioni legislative dove viene esclusa la possibilità
d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità.
Il consenso che legittima il trattamento terapeutico deve essere informato, cioè espresso a seguito di una informazione completa dei possibili effetti negativi dell’intervento sanitario ed anche delle possibili controindicazioni e i diversi trattamenti medici alternativi percorribili per la risoluzione del problema. Il trattamento terapeutico comprende “gli interventi con lo scopo di prevenzione, di diagnosi, di terapia, di rieducazione
o di ricerca”
leggi l'articolo Il Consenso Informato
a cura di Luciano Piacente - avvocato del foro di Trento