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Accertamento medico-legale dell'handicap

LE NORME DI RIFERIMENTO 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge provinciale 10 settembre 2003, n.8

 

Chi può chiedere il riconoscimento dello stato di handicap?

  1. il cittadino disabile direttamente per sé (ad es. permessi retribuiti sul lavoro, fornitura di protesi ed ausilii, di presidi o sussidi tecnici necessari per specifici bisogni, scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, servizio di trasporto ecc.)
  2. il genitore, parente o affine entro il 3° grado del disabile, per prestare assistenza al soggetto stesso (ad es. permessi retribuiti sul lavoro di genitori o parenti o affini di soggetti che abbisognano di un intervento assistenziale permanente continuativo e globale sia nella sfera individuale che di relazione e che, in quanto tali, siano stati riconosciuti in quella situazione che la Legge n. 104/92 definisce di “gravità”).

 

Chi viene considerato soggetto portatore di handicap e quali principali benefici assistenziali sono previsti?

Il soggetto che presenti i requisiti previsti dall’art. 3 della Legge n. 104/92, che individua due distinti livelli di “gravità” dell’handicap:

  1. l’handicap permanente non in situazione di gravità
    I principali benefici sono:
    • il diritto della persona assunta presso gli Enti pubblici alla scelta prioritaria della sede di lavoro e alla precedenza in sede di trasferimento qualora la stessa presenti un grado di invalidità superiore ai 2/3
    • il diritto alla fornitura e alla riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari ad abbattere o ridurre specifici bisogni
    • il diritto di accedere alle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti normative
    • il diritto a tempi aggiuntivi nei concorsi
  2. l’handicap in situazione di gravità
    I principali benefici eventualmente fruibili sono rivolti:
    • al soggetto lavoratore che potrà chiedere, direttamente per sé:
      • di fruire di permessi lavorativi retribuiti e di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il suo consenso in altra sede
      • di accedere al Servizio di Trasporto (Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2503 del 3 ottobre 2003), qualora sia contestualmente accertata la grave limitazione della sua autonomia deambulatoria
    • ai genitori, parenti o affini entro il terzo grado del disabile con un rapporto di lavoro pubblico o privato per prestare assistenza al soggetto stesso
    • per i genitori di figli minori di tre anni, il prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro o la possibilità di fruire di due ore di permesso giornaliero lavorativo retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino
    • per i genitori o per i parenti od affini di figli o familiari di età superiore ai tre anni che li assistano con continuità ed esclusività, la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile anche in maniera continuativa purchè la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno nonchè la possibilità di scegliere, da parte del lavoratore che assista con continuità un soggetto handicappato, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il diritto di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

 

Dove presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata all’Unità Operativa di Medicina Legale dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, che ha competenza multizonale, con le seguenti modalità:

  • direttamente, nell’Ufficio amministrativo a ciò dedicato, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00
  • per posta, direttamente da parte del cittadino o tramite la nostra sede
  • tramite gli Sportelli periferici della Provincia Autonoma di Trento, nelle seguenti sedi:
    • Val di Fiemme – Via Alberti, 4 - CAVALESE – tel. 0462- 241311
    • Primiero – Via Roma, 19 - TONADICO – tel. 0439- 64641
    • Bassa Valsugana – Piazz.ta Ceschi, 1 - BORGO VALSUGANA – tel. 0461- 755555
    • Alta Valsugana – Piazza Gavazzi, 4 - PERGINE VALSUGANA – tel. 0461- 519519
    • Valle di Non – Via Pilati, 17 -  CLES – tel. 0463- 601611
    • Valle di Sole – Via IV Novembre, 4 - MALE’ – tel. 0463- 901029
    • Giudicarie – Via Circonvallazione, 63 - TIONE – tel. 0465- 343310 
    • Alto Garda e Ledro – Via Rosmini, 5/B - RIVA DEL GARDA – tel. 0464- 571711
    • Vallagarina – Viale Trento, 37/B - ROVERETO – tel. 0464- 493118
    • Valle di Fassa – Via Milano - POZZA DI FASSA - tel. 0462- 763505

 

Come deve essere compilata la domanda?

La domanda deve essere compilata su apposito modulo (sono previste due modulistiche distinte a seconda che il beneficio venga richiesto direttamente per sé o per familiari). Sul modulo la persona interessata dovrà riportare i propri dati anagrafici e, nel caso in cui i benefici assistenziali siano richiesti per familiari, anche i dati anagrafici di quest’ultimi, lo stato di famiglia, il codice fiscale, e il recapito telefonico; le motivazioni per cui il beneficio assistenziale viene richiesto per sé o per altri; fornire tutte le rimanenti informazioni richieste e allegare:

  • la fotocopia dell’eventuale verbale di invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo o dell’invalidità da causa di lavoro, di servizio o di guerra
  • un certificato medico in originale redatto in data non antecedente a sei mesi, comprovante le patologie invalidanti da cui la persona da sottoporre a visita è affetta e che formuli un sintetico giudizio sulle finalità (obiettivi) dei benefici assistenziali richiesti

Nel caso di pericolo per la vita della persona, la necessità di anticipare la visita medica e, nel solo caso di intrasportabilità della persona anche a mezzo ambulanza, dovrà essere evidenziato nel certificato medico la necessità di effettuare la visita medica al domicilio della stessa.

 

Cosa succede poi?

Il soggetto da sottoporre a visita medica viene convocato con lettera raccomandata AR.
L’accertamento sanitario è effettuato da una specifica Commissione sanitaria dell’Unità Operativa di Medicina Legale  che verificherà la sussistenza dell’handicap e la sua eventuale connotazione di gravità. Dopo la visita medica il verbale di accertamento viene trasmesso, con apposita lettera di accompagnamento, alla persona che ha richiesto l’accertamento sanitario.

Gli amici di ANMIC
Associazione italiana di famiglie ADHD Fondazione ISAL Sportabili Predazzo