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Permessi lavorativi e Congedi parentali
La legge n. 104 del 5 febbraio 1992, all’articolo 33 prevede le agevolazioni lavorative per gli stessi lavoratori con disabilità e per i familiari che assistono persone con handicap grave.
I permessi lavorativi retribuiti sono oggetto di numerose circolari dai diversi enti previdenziali e la stessa legge è in continua evoluzione, quindi soggetta a modifiche. Per poter accedere a questi permessi il disabile deve essere in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (legge 104, comma 3, art. 33)
Chi e a cosa ha diritto?
I permessi sono concessi ai lavoratori disabili ed ai familiari di persone con disabilità.
Il lavoratore disabile deve essere riconosciuto in base all’art. 33 comma 6 della legge 104/92, per avere i 3 giorni di permesso mensile o le 2 ore di permesso giornaliero e il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.
Per il lavoratore disabile assunto in ente pubblico il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la domanda di trasferimento è riconosciuto dall’art. 21 della legge 104.
I familiari di persone con disabilità possono ottenere i benefici previsti se sono:
- coniuge
- parenti entro il 2° grado (figli, nonni, suoceri, cognati, ecc…)
- estensione al 3° grado se i genitori o il coniuge risultano deceduti o mancanti, ultra 65enni, affetti d patologie invalidanti.
Il familiare può ottenere i seguenti benefici:
- art. 33 comma 1-2 – prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro o in alternativa 2 ore di permesso giornaliero retribuito per l’assistenza dei minori di 3 anni
- art. 33 comma 3 – tre giorni di permesso mensile
- art. 33 comma 5 – diritto di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio o non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede
Come e dove fare la domanda?
La domanda va presentata alla medicina legale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari compilando l’apposito modulo e allegando il certificato medico (in originale o copia autentica) e copia del verbale di invalidità in possesso.